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Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

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L’art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:

Il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 ha approvato, a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018:

2 SOGGETTI OBBLIGATI alla comunicazione

L’art. 21-bis co. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presen­ta­zione della Comunicazione.

I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con ecce­den­za a credito.

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:

A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:

2.2 SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:

purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.


2.2.1 Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017:

2.2.2 Soggetti esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA

Sono esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:

L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL nuovo MODELLO

Il nuovo modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214, si compone:

3.1 FRONTESPIZIO

Il frontespizio presenta due facciate:

3.2 quadro vp

Il quadro VP contiene 14 righi:

l soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d’imposta; pertanto:

3.2.1 Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione

I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali per opzione devono presentare la Comunica­zio­ne anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).

Tuttavia, resta fermo che il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, compren­sivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro il termine di versamento previsto per la di­chia­razione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.

3.2.2 Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della di­chia­razione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presentazione della Comunicazione, i dati di quest’ulti­ma attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.

3.2.3 Liquidazione IVA di gruppo

Nel caso di liquidazione IVA di gruppo, sia l’ente o la società commerciale controllante che gli enti o le socie­tà commerciali controllati che vi partecipano, devono presentare singolarmente le proprie Comuni­cazioni.

L’ente o società commerciale controllante deve pre­sen­tare anche una Comunicazione per il gruppo.

3.2.4 Metodo di determinazione dell’acconto IVA

La nuova versione del modello di Comunicazione prevede la casella “Metodo” (rigo VP13) che deve essere compilata indicando uno dei seguenti codici relativi al metodo utilizzato per la determi­nazione dell’acconto IVA:

4 MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione, in relazione alle liquidazioni IVA relative al 2018.

4.1 MODALITà DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o nego­ziale o da un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichia­razione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

La presentazione della Comunicazione può avvenire utilizzando:

Di seguito si descrive, brevemente, la procedura da seguire qualora si utilizzi il software di compi­lazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il software, eseguibile attraverso l’apposito link presente nella pagina web dedicata alla Comuni­cazione, pone una serie di domande all’utente in modo da determinare la struttura del modello.

Una volta ultimata la compilazione della Comunicazione, il software predispone un file che deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:

La trasmissione telematica della Comunicazione può avvenire:

Si precisa che, prima di procedere all’invio, è possibile verificare i file predisposti utilizzando l’apposito software di controllo, disponibile anche all’interno dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

4.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo me­se succes­sivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre.

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per disposizione di legge).

4.2.1 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA mensilmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, con riferimento alle liquidazioni perio­diche rela­tive al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.

Liquidazione IVA Scadenza
Gennaio 2018 31.5.2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018 1.10.2018
(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018 30.11.2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018 28.2.2019
Novembre 2018
Dicembre 2018

4.2.2 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA trimestralmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni perio­di­che relative al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.

Trimestre solare Scadenza
I trimestre 2018 (gennaio-marzo) 31.5.2018
II trimestre 2018 (aprile-giugno) 1.10.2018
(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)
III trimestre 2018 (luglio-settembre) 30.11.2018
IV trimestre 2018 (ottobre-dicembre) 28.2.2019

4.3 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La trasmissione tempestiva della Comunicazione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta trasmis­sione telematica all’Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta è resa disponibile al soggetto passivo IVA:

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comuni­cazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più Comunica­zioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce quelle precedenti.

5 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI ACQUISITI E CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le valutazioni riguardanti la coerenza dei dati della Comunicazione con:

Il soggetto passivo, qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso da quello indicato nella Comunica­zio­ne, è informato dell’esito al fine di consentirgli:

6 correzione di eventuali errori od omissioni nelle comuni-cazioni

È possibile correggere errori od omissioni presentando una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2017 n. 104).

Le istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017, in particolare, prevedono che il quadro VH debba essere compilato solo qualora si intenda:

i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Le predette istruzioni precisano, inoltre, che:

7 SANZIONI

L’omessa, in­completa o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione ammini­-strativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).

La suddetta sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) se il soggetto passivo IVA, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, effettua: