Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2018 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche. Nello specifico:

  • il quadro RM, se hanno percepito nel 2017 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2017. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro
  • il quadro RT, se nel 2017 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che nel 2017 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017
  • il modulo RW, se nel 2017 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche 2018 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.

CAF UGL OLBIA C/O STUDIOIMPRESA SRL
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Dr. Gerardo Tortora
Direttore CAF UGL OLBIA - servizi di consulenza Fiscale e Contabile, STUDIOIMPRESA SRL

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