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Va ricordato innanzitutto che le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

Ugualmente non costituiscono reddito le rendite aventi analoga naturacorrisposte da organismi esteri. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Sono considerati redditi esenti e quindi da non indicare in dichiarazione:

  • le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
  • le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono inoltre esenti:

  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.

In riferimento alle borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle Regioni a statuto ordinario, in base al D. Lgs n. 68/2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. n. 398/1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per l’attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1 gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 257/1991 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi;
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art.6, § 1, e dell’art.7, § 1, lettera a), del regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.

Per completezza ricordiamo che non vanno inserite in dichiarazione anche alcune tipologie di redditi che sono comunque certificati da CU e che scontano già un’imposta. Trattasi di redditi:

  • assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (punti dal 481 al 483 della CU);
  • assoggettati a tassazione separata (punti dal 511 al 514 della CU);
  • redditi derivanti da associazione sportiva dilettantistica (punt1 i-4-6-7 della CU lavoratori autonomi). L’art.37 della Legge 342/2000 prevede per tale tipologia che:
    • i primi 7.500 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito; se trattasi dell’unico importo percepito per tale tipologia di reddito non va indicato in dichiarazione;
    • sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
    • sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.

Sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.